Personalità giuridica dell’Unione
Personalità giuridica dell’Unione
Attitudine dell’Unione europea ad essere destinataria di diritti ed obblighi internazionali.
Il riconoscimento della personalità internazionale dell’Unione è piuttosto discusso, poiché, a differenza di quanto previsto dall’art. 281 del Trattato CE, che esplicitamente attribuisce alla Comunità la personalità giuridica (v. Personalità giuridica della Comunità) una disposizione analoga non è stata inserita nel Trattato sull’Unione europea.
Tuttavia così come l’esplicita previsione del Trattato CE non è condizione sufficiente per attribuire alla Comunità la personalità internazionale, analogamente la mancanza di tale disposizione sull’Unione non può portare ad una pura e semplice negazione di tale personalità.
La personalità giuridica internazionale è infatti data dalla capacità dell’ente a svolgere un ruolo autonomo sul piano delle relazioni internazionali, stipulando accordi con Stati terzi (v.) e partecipando alla vita di altre organizzazioni internazionali (v.), con una individualità distinta da quella degli Stati membri.
Sotto il primo profilo (la possibilità di stipulare accordo con Stati terzi) una importante modifica è stata introdotta con il Trattato di Amsterdam. Il nuovo articolo 24, infatti, attribuisce all’Unione il potere di concludere accordi con altri Stati o organizzazioni internazionali nelle materie contemplate dal secondo pilastro (v.) e dal terzo pilastro (v.).
Attitudine dell’Unione europea ad essere destinataria di diritti ed obblighi internazionali.
Il riconoscimento della personalità internazionale dell’Unione è piuttosto discusso, poiché, a differenza di quanto previsto dall’art. 281 del Trattato CE, che esplicitamente attribuisce alla Comunità la personalità giuridica (v. Personalità giuridica della Comunità) una disposizione analoga non è stata inserita nel Trattato sull’Unione europea.
Tuttavia così come l’esplicita previsione del Trattato CE non è condizione sufficiente per attribuire alla Comunità la personalità internazionale, analogamente la mancanza di tale disposizione sull’Unione non può portare ad una pura e semplice negazione di tale personalità.
La personalità giuridica internazionale è infatti data dalla capacità dell’ente a svolgere un ruolo autonomo sul piano delle relazioni internazionali, stipulando accordi con Stati terzi (v.) e partecipando alla vita di altre organizzazioni internazionali (v.), con una individualità distinta da quella degli Stati membri.
Sotto il primo profilo (la possibilità di stipulare accordo con Stati terzi) una importante modifica è stata introdotta con il Trattato di Amsterdam. Il nuovo articolo 24, infatti, attribuisce all’Unione il potere di concludere accordi con altri Stati o organizzazioni internazionali nelle materie contemplate dal secondo pilastro (v.) e dal terzo pilastro (v.).